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Conoscenza protesto

(15/10/2009)

La mia firma e’ protestata?

Per sapere l’informazione deve fare la richiesta il soggetto interessato. La Legge N° 235/2000 e il Decreto del Ministero delle Attivita’ Produttive N° 316/2000 hanno dato attuazione al Registro Informatico dei Protesti (generalmente definito Elenco Protesti o Bollettino Ufficiale dei Protesti) incaricando le Camere di Commercio della pubblicazione ufficiale degli elenchi dei protesti. Deve quindi presso la CCIAA richiedere una visura. Va comunque detto che gli istituti di credito contestualmente al protesto dell’assegno sono tenuti a dare immediata comunicazione al protestato tramite preavviso di revoca di firma. Da quella data il soggetto protestato ha 60 giorni di tempo per effettuare il pagamento dell’importo facciale del titolo e , degli ulteriori oneri e spese (penale pari al 10% dell’importo non pagato, interessi ed eventuali spese di protesto). Se nei 60 giorni previsti non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto il suo nominativo verra’ segnalato al C.A.I.(Centro Allarme Interbancario) dove rimarra’ iscritto per 6 mesi.

A cura della redazione di MiaEconomia



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